Prestiti

concessione prestito - concessione di finanziamenti

concessione prestito concessione di finanziamenti

concessione prestito

Cosa bisogna fare per porsi al riparo da sorprese? Difficile dare una risposta univoca.

Quando si acquista definitivamente un immobile è senz‘altro bene fare attenzione al prezzo che si vuole indicare nel rogito notarile. Se si indica un prezzo inferiore a quello reale, ad esempio il cd. concessione prestito „valore catastale“ del bene – in genere per godere di una tassazione più favorevole - c‘è il rischio concreto che la compravendita possa venire „revocata“, in quanto si presume che il compratore abbia voluto „approfittare“ dello stato di insolvenza del fallito. concessione prestito

Se proprio si vuole indicare nel rogito un prezzo inferiore è bene tenersi prova a parte – es. copia degli assegni dati in pagamento o di una ricevuta di versamento – del prezzo effettivamente pagato. Solo così si potrà dimostrare di aver effettivamente pagato il prezzo “giusto”. concessione prestito





concessione di finanziamenti

Per chi ha firmato solo un contratto preliminare, si ricorda che da qualche anno esiste la possibilità della trascrizione di questo contratto all‘Ufficio Tavolare. In questo modo, in caso di fallimento dell‘impresa costruttrice, si diventa „almeno“ creditori cd. privilegiati, cioè con prelazione rispetto agli altri creditori nella divisione dei beni del fallito. concessione di finanziamenti

Altra soluzione è quella di chiedere all‘impresa il rilascio a proprio favore di una fideiussione bancaria oppure di una polizza assicurativa che garantiscano il compratore nel caso di fallimento della stessa impresa o di un‘azione revocatoria fallimentare. Al limite il compratore può dichiararsi disponibile a sostenere i costi di tali „polizze“. concessione di finanziamenti Soluzioni normative in vista

In Parlamento si sta discutendo l‘approvazione di una legge che preveda come obbligatorio per i costruttori il rilascio di una fideiussione bancaria, che garantisca al compratore la restituzione delle somme versate in caso di loro fallimento. MUTUO CASA: SEMPRE UN’ARDUA SCELTA! concessione di finanziamenti

A chi è destinato il presente vademecum?