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Il problema della verifica dell’autorizzazione non si pone in genere per banche e SIM, mentre è sempre opportuno verificarlo nel caso di contratti di investimento conclusi fuori della sede della società (cd. credito online offerta fuori sede). Secondo: il diritto ad avere un’informazione dettagliata e trasparente sul prodotto offerto, i relativi rischi e i relativi costi.

Le banche e gli intermediari hanno l’obbligo di non effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, “la cui conoscenza sia necessaria ad effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”. credito online In merito ai costi, la legge non specifica granché. Un obbligo vero e proprio di comunicazione delle spese e commissioni applicate è previsto solo in relazione all’attività già effettuata dall’intermediario (art.61 della delibera Consob n.11522/98).





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Noi diciamo agli investitori: fatevi rilasciare sempre per iscritto dall’intermediario, prima dell’effettuazione dell’operazione di investimento, un’indicazione chiara e dettagliata di tutti i costi, visibili ed occulti, che la stessa operazione comporta (vedi scheda pratica su ns. credito su internet rivista Konsuma - Guida investimenti e servizi finanziari)!

E ancora. Nel caso in cui prima di sottoscrivere l’acquisto di un prodotto finanziario siano state mostrate delle pubblicità o dei prospetti informativi relativi al prodotto stesso, il nostro consiglio è quello di trattenerne copia, al fine di poter documentare, anche a distanza di tempo, le caratteristiche e i rischi del prodotto presentato. credito su internet Ogni investitore deve essere posto in grado di comprendere al meglio quale tipo di prodotto finanziario egli sta acquistando.

Ogni prodotto possiede caratteristiche e rischi specifici (vedi ancora rivista Konsuma). Ricordiamo che esiste la possibilità di segnalare all’Autorità per la tutela della concorrenza ed il mercato o alla Banca d’Italia le eventuali pubblicità ingannevoli di strumenti finanziari. credito su internet